Art.1 E’ costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile una Associazione senza scopo lucrativo denominata Aretaeus-Onlus per lo studio e la Prevenzione della Malattia Maniaco-Depressiva
Art.2 L’associazione ha sede in Roma attualmente in Via Crescenzio n.42. Possono essere istituiti, trasferiti o soppressi, in Italia ed all’estero, centri, sezioni e sedi secondarie con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne determina l’ordinamento e le norme di funzionamento.
Art.3 L’associazione ha durata illimitata, il suo scioglimento può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’art.19 dello Statuto Sociale.
Art.4 L’associazione, che non ha scopo di lucro ed è tassativamente apolitica, ha per oggetto esclusivo la promozione di tutte le attività di ricerca dirette a migliorare la conoscenza, la diagnosi, la prevenzione e la terapia dei disturbi depressivi, dell’ansia e della malattia maniaco-depressiva.
Essa a tal fine si propone:
di svolgere e stimolare attività di ricerca clinica, organizzando, promuovendo e sostenendo, ove necessario, adeguati progetti finalizzati a tale scopo;
di svolgere e stimolare attività di informazione volte sia a sensibilizzare l’opinione pubblica sugli aspetti della depressione e della malattia maniaco-depressiva, sia diretta ad aiutare i pazienti e i loro familiari a riconoscere i sintomi della depressione e della mania e come ottenere le terapie più appropriate;
di informare la comunità scientifica e le autorità politiche ed amministrative ed il pubblico sui progressi scientifici, diagnostici e terapeutici in argomento;
di collaborare con esperti, organi ed enti sia pubblici che privati, sia scientifici che non, sia italiani che esteri, per la realizzazione dello scopo associativo, anche mediante ricerche in vari campi, quali le comunità scolastiche di ogni ordine e grado, operando anche sia in interventi preventivi sugli alunni sia alla formazione ed aggiornamenti degli operatori educativi;
attività di formazione continua in sanità;
di organizzare corsi di studio, convegni e congressi, curare direttamente o indirettamente pubblicazioni in argomento, nonché creare altre sedi e centri similari sia in Italia che all’estero;
di conferire borse di studio;
lo svolgimento di ogni altra attività diretta al raggiungimento dello scopo associativo;
di consentire ai propri Associati l’utilizzo dei propri locali, delle proprie strutture, attrezzature, utenze, personale e quant’altro, secondo un calendario da concordare in via anticipata tra ciascuno di loro e la Direzione, per l’esclusivo esercizio delle rispettive attività professionali, a fronte del mero rimborso/riaddebito delle spese relative.
Art.5 Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
le quote associative;
i contributi straordinari degli associati;
le elargizioni ed i contributi di Enti ed altre associazioni sia pubbliche che private, sia italiane che estere;
donazioni, oblazioni, lasciti ed ogni altra entrata di qualsiasi natura.
Art.6 Costituiscono l’Associazione le seguenti categorie di soci:
Soci Fondatori: sono tutti coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Soci Onorari: sono coloro cui venga attribuita tale qualifica dall’Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. I Soci Onorari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Soci Ordinari: sono coloro che vengono ammessi a far parte dell’Associazione su loro formale richiesta e con deliberazione dell’organo competente ai sensi dell’art.7 dello Statuto Sociale. Versano una quota di ammissione stabilita di volta in volta dall’organo competente ed una quota annuale pari per l’anno in corso a Lire 100.000. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Soci Aderenti: sono coloro che aderiscono all’Associazione dopo parere favorevole dell’organo competente e che in vario modo partecipano alle attività dell’Associazione stessa sia con prestazioni d’opera, sia con contributi di carattere straordinario. Non versano la quota annuale, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Art.7 Per assumere la qualifica di Socio dell’Associazione occorre presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà sulla eventuale ammissione, determinando nel caso dei Soci Ordinari la misura della quota di ammissione.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni ed iniziative organizzate dall’Associazione, è loro dovere mantenere interesse continuo verso gli obiettivi e le iniziative proposte. Le decisioni prese dagli Organi Sociali in conformità delle disposizioni del presente Statuto e della legge, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.
Art.8 I Soci cessano di far parte dell’Associazione:
per decadenza, quando non esplicano più le attività in virtù delle quali sono stati ammessi a far parte dell’Associazione;
per recesso, quando ne diano formale comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
per esclusione, quando si rendono inadempienti relativamente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, ovvero quando siano intervenuti gravi motivi che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto.
Sia sulla decadenza che sull’esclusione, delibera il Consiglio di Amministrazione. Al recesso ed alla esclusione del Socio si applicano le disposizioni dell’art.24 del Codice Civile.
Art.9 Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art.10 L’assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all’anno ed in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o un decimo dei soci lo richiedano.
La convocazione è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta spedita almeno dieci giorni prima della data fissata. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del cinquanta per cento dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza. L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Art.11 L’Assemblea Ordinaria delibera:
sul rendiconto economico annuale e sul preventivo dell’anno successivo;
sulla relazione del Consiglio di Amministrazione;
sulla misura della quota annuale a carico dei Soci Ordinari:
sul conferimento delle cariche sociali;
su ogni altro atto sottopostole.
L’Assemblea Straordinaria delibera in merito alle modifiche allo Statuto.
Art.12 L’Associazione è amministrata da un Organo Collegiale composto secondo delibera assembleare da un numero minimo di tre membri sino ad un massimo di undici, scelti tra le categorie di soci eleggibili a tale carica che formano il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica due anni.
I membri che compongono il Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. Se nel corso del biennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che delibera a riguardo.
L’intero Consiglio decade dall’ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio resta in carica per la sola gestione ordinaria finché l’Assemblea dei Soci convocata d’urgenza provvede a nominare il nuovo Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, se non vi provvede l’Assemblea, nomina un Presidente ed un Vice Presidente. Nei primi cinque anni di vita almeno due consiglieri devono essere scelti tra i Soci Fondatori.
Art.13 Il Consiglio di Amministrazione, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio di Amministrazione compete inoltre:
l’assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresa la nomina del segretario;
di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione, da sottoporre obbligatoriamente ogni anno, all’approvazione dell’Assemblea;
la determinazione della misura della quota di ammissione dei Soci Ordinari.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma almeno una volta ogni quattro mesi e quando la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno. Le riunioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art.14 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Presiede le Assemblee ed il Consiglio di Amministrazione, sovraintende alle attività dell’associazione ed all’esecuzione delle delibere degli organi sociali ed è autorizzato a sottoscrivere patti, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività attinenti agli scopi dell’Associazione.
In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, riferendone allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento, il Presidente verrà sostituito dal Vice Presidente.
Art.15 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Tesoriere, anche fra i non soci, con il compito di seguire gli aspetti giuridici, amministrativi e fiscali connessi con l’attività dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire uno o più comitati scientifici per promuovere o fornire indirizzi intesi al conseguimento dello scopo sociale. Il Consiglio provvede altresì alla stesura dei regolamenti intesi a disciplinare l’organizzazione dei Comitati Scientifici.
Art.16 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti anche tra non soci dall’Assemblea che ne designa il Presidente. Il Collegio resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
I revisori hanno il controllo della gestione contabile patrimoniale dell’Associazione e debbono esaminare i bilanci, preventivo e consuntivo, predisponendo una relazione che unitamente a quella del Consiglio di Amministrazione, viene presentata all’Assemblea ai sensi dell’art.11 dello Statuto Sociale.
Art.17 E’ vietato, durante la vita dell’Associazione, distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali; detti utili o onorari di gestione, dovranno essere impiegati per le realizzazioni delle attività istituzionali e connesse.
Art.18 L’Associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per soppravvento accordo degli associati, in tal caso la delibera deve essere adottata dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata, con almeno tre quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto di voto.
Con la stessa delibera deve essere nominato il liquidatore e devono essere fissate le direttive per la liquidazione. Il Patrimonio residuo dell’Ente deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o per fini di Pubblica utilità sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n.662. In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.
Art.19 L’esercizio sociale ha inizio il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.
Art.20 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali, né fini di lucro.